CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. Ambito di applicazione
Le condizioni generali di contratto/acquisto del Committente s’intendono vincolanti per la Linguista soltanto nella misura in cui essa ne abbia espressamente acconsentito per iscritto.
2. Esecuzione degli ordini
Ciascun ordine sarà eseguito con diligenza e a regola d’arte. Il Committente riceverà la prestazione pattuita nella qualità concordata. Secondo gli accordi presi, la prestazione potrà essere eseguita in conformità con la norma DIN EN 15038:2006, ovvero in base al principio dei quattro occhi, o idonea alla pubblicazione, in forma asseverata o semplice o in bozza.
3. Cooperazione del Committente
In caso di mancata consegna di tali informazioni, la Linguista sarà esonerata dalla responsabilità per eventuali errori dovuti a ciò.
4. Traduzioni
5. Interpretariato di trattativa e presso le autorità
6. Lettorato, correzioni, lavori di formattazione et cetera
7. Rimozione di eventuali vizi
8. Responsabilità
- La Linguista risponderà solamente nei casi di dolo e colpa grave. Disturbi dovuti a guasti di computer e guasti tecnici, problemi sorti nell’ambito dell’invio delle e-mail o da virus non saranno considerati colpa grave. La Linguista si avvale sempre di un software antivirus, una firewall e altro software attuali. Un’eventuale responsabilità in caso di colpa lieve subentrerà solo in caso di violazione di essenziali obblighi contrattuali.
- Un diritto all’indennizzo dei danni subiti eventualmente fatto valere dal Committente nei confronti della Linguista s’intende limitato ad un valore di € 5.000,00. Eventualmente potrà essere concordato un diritto all’indennizzo danni diverso; un tale accordo necessita comunque sempre della forma scritta.
- Il periodo di prescrizione per diritti eventualmente fatti valere dal Committente nei confronti della Linguista è di un anno dal momento dell’accettazione della prestazione (presa in consegna), come previsto al § 634 a BGB [Codice Civile tedesco].
- Per danni subentrati in seguito a difetti/vizi vale il periodo di prescrizione previsto dalla legge.
- La Linguista non si accollerà alcuna responsabilità per eventuali modifiche apportate da terzi successivamente alla consegna della prestazione concordata.
9. Riservatezza
10. Collaborazione di terzi
- La Linguista potrà chiamare altri professionisti/linguisti alla collaborazione nell’ambito dell’esecuzione dell’ordine, mettendone a conoscenza il Committente anticipatamente. L’esecuzione degli ordini di traduzione in conformità con la norma DIN EN 15038:2006 presuppone la collaborazione di uno/a o più collega/colleghi; ciò sarà concordato in precedenza con il Committente, e sarà concordato un supplemento adeguato.
- In caso di intervento di un tale professionista/linguista, esso sarà altresì soggetto all’obbligo di riservatezza e dovrà impegnarsi per iscritto a mantenere la segretezza.
11. Onorario
- aLa remunerazione/l’onorario per la prestazione eseguita s’intende per principio dovuto/a dal Committente. Una modifica successiva del destinatario della fattura non è possibile.
- Con nuovi clienti e/o per buone ragioni potrà essere concordato un pagamento anticipato o in contanti.
- La remunerazione per la prestazione eseguita è dovuta entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della rispettiva fattura, senza sconti.
- Oltre all’onorario, la Linguista potrà chiedere il rimborso delle spese sostenute d’intesa con il Committente.
- Tutti i prezzi s’intendono netti più IVA legale (USt.), nella misura in cui sia dovuta l’imposta sul valore aggiunto.
- Per progetti di notevole entità e durata potrà essere concordato un pagamento anticipato adeguato.
12. Recesso del Committente
- Nel caso in cui il Committente dovesse recedere per qualsiasi motivo dall’incarico successivamente all’ordinazione, alla Linguista spetterà la remunerazione delle prestazioni già eseguite fino al momento in cui essa sia venuta a conoscenza del recesso.
- Per servizi di interpretariato già concordati per un determinato termine che non siano disdetti entro due giorni dal termine concordato, alla Linguista spetterà un indennizzo per il suo onorario pari alla metà della remunerazione concordata. Tale indennizzo s’intende al netto di andata e ritorno; spese di viaggio e alloggio eventualmente già sostenute che non possono essere disdette vanno rimborsate. Anche i lavori di preparazione eventualmente già eseguiti per il servizio di interpretariato vanno rimborsati come concordato.
13. Riserva di proprietà
14. Legge applicabile
15. Luogo di adempimento e foro competente
- Luogo di adempimento è la sede professionale della Linguista, ovvero Monaco di Baviera.
- Foro competente è altresì la sede professionale della Linguista, ovvero Monaco di Baviera.